L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione incontrollata del Covid-19 ha determinato e continuerà a determinare modifiche sostanziali nella vita di ciascuno di noi. Lo sanno bene i datori di lavoro, i quali sono tenuti ad assicurare la salubrità e la salute dei propri dipendenti. Vediamo di seguito quali sono i rischi, le responsabilità e gli obblighi in cui incorre ogni datore di lavoro e qual è la normativa di riferimento.
Diritto alla salute
Il diritto alla salute è innanzitutto un diritto inviolabile del cittadino, riconosciuto all’art. 32 della Costituzione. Più nel dettaglio la tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro è prevista dall’art. 2087 del codice civile e la sua violazione determina la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, che sarà eventualmente tenuto al risarcimento dei danni per ciò patiti dal proprio dipendente.
A tal fine il dipendente che ritiene di aver subito un danno alla propria salute in seguito alla mancata adozione di misure di prevenzione da parte del datore di lavoro, sarà tenuto a provare il nesso tra i due elementi, mentre il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e aver adottato le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Responsabilità
Per dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie il datore di lavoro deve:
- provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi rispetto al rischio di contagio da Covid-19 e all’elencazione delle relative misure di tutela e attenuazione del rischio;
- predisporre dei piani di intervento, anche in collaborazione con il Medico Competente e il Servizio di Protezione e Prevenzione, al fine di rendere maggiormente efficaci le misure igieniche.
L’imprenditore sarà poi tenuto a rispettare svariate disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui vi è l’art. 18 che impone al datore di lavoro una serie di obblighi tra cui la fornitura di dispositivi di protezione individuale e l’informazione ai lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione.
Inoltre la responsabilità del datore di lavoro può essere legata all’insufficiente vigilanza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs 81/08, all’inosservanza dell’obbligo di prevenire i rischi di interferenze derivanti dall’accesso da parte di terzi ai luoghi di lavoro, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/08.
Rischi
La violazione delle disposizioni descritte può comportare l’applicazione di sanzioni di carattere amministrativo o integrare fattispecie contravvenzionali punibili con la pena dell’arresto o dell’ammenda, ciò a prescindere dall’eventuale patimento del danno da parte del lavoratore.
La situazione cambia, invece, nel caso in cui il dipendente, in conseguenza della nocività dell’ambiente di lavoro, abbia riportato lesioni gravi o gravissime, o sia deceduto. In tali casi, infatti, il datore di lavoro potrà incorrere in responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 590 e 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora la mancata adozione delle misure necessarie a contrastare il rischio di contagio dei lavoratori abbia cagionato la morte o la malattia degli stessi. In questa circostanza sarà necessario dimostrare che il contagio è avvenuto nell’ambiente di lavoro e proprio a causa della violazione delle norme antifortunistiche.
Obblighi
L’adozione di misure di prevenzione sono un obbligo a carico del datore di lavoro, tra cui vi sono la predisposizione di tutte le direttive e, in genere, un accorgimento atto a garantire la salute del lavoratore.
ll datore di lavoro ex art. 2087 ha l’onere di:
“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Onere ribadito ed ampliato dalla normativa di riferimento (D.lgs. 81/2008 con le novità introdotte dal D.lgs. 106/2009). In relazione al contenimento del Coronavirus il datore di lavoro dovrà far rispettare le norme cogenti predisposte dalle autorità, tra le quali:
- mantenimento delle distanze, allontanando il più possibile le postazioni lavorative o impedendo l’accesso a più persone contemporaneamente nei locali comuni;
- rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche.
Quanto all’impatto del Coronavirus sul documento di valutazione dei rischi (DVR) la questione si pone in termini di obbligo o meno in aggiornamento dello stesso. Per i lavoratori a contatto con il virus infatti (operatori sanitari, tecnici di laboratorio) la valutazione del rischio e il conseguente aggiornamento del DVR è necessario; mentre in tutti gli altri casi tale aggiornamento non è obbligatorio.
Gli obblighi del datore di lavoro possono essere così schematizzati:
- aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi confrontandosi con i RLS e coinvolgendo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in ordine alla predisposizione di misure anche urgenti e, eventualmente, il medico competente per quanto riguarda pareri di natura scientifica, adottando tutte le misure di informazione e di sicurezza necessarie per garantire l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti in relazione al rischio biologico da Coronavirus;
- ricorrere al massimo utilizzo del lavoro agile;
- incentivare ferie, permessi e strumenti contrattazione collettiva;
- sospendere le attività nei reparti non indispensabili alla produzione;
- attuare protocolli di sicurezza anti-contagio, con la valutazione preventiva del rischio da parte di Datore di Lavoro con RSPP, Medico Competente e previa consultazione del RLS. Ove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei strumenti di protezione individuale (mascherine certificate FFP2-FFP3, in rapporto anche alle specifiche lavorazioni, protezioni facciali, guanti monouso se previsti);
- adottare preventivamente misure tecnico-organizzative, con limitazione di spostamenti nei siti e di accesso a spazi comuni, anche tramite barriere fisiche o turnazioni, oltre alla fornitura di tutti i sistemi per la sanificazione di mani e superfici;
- sanificare gli ambienti e le singole postazioni di lavoro, gli spogliatoi o le mense se ne è consentita l’apertura e la fruizione.
Quando rivolgersi a un avvocato?
In circostanze come questa appena descritta rivolgersi a un avvocato penalista specializzato è sicuramente la miglior azione da fare per tutelare i propri interessi e talvolta salvaguardare la propria salute.