Il reato di epidemia colposa e il Coronavirus

Il nostro Paese sta vivendo un’emergenza sanitaria grave, di tipo epidemico, che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato come “pandemia”. Il 30 gennaio 2020 l’OMS aveva dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
In questa circostanza è dunque necessario descrivere nel concreto il reato di epidemia e della configurabilità della condotta delittuosa idonea a integrare la fattispecie di cui all’art. 438 c.p., a seguito di comportamenti agevolatori del contagio.

Cos’è il reato di epidemia colposa?

Tale analisi tiene conto sia della nozione medica di epidemia che di quella normativa, anche alla luce degli approdi della più recente giurisprudenza.
È d’obbligo soffermarsi sulla condotta tenuta da coloro che, trovandosi in una zona rossa o ad alto rischio di contagio, recatosi altrove pur non sapendo di essere stati contagiati, non abbiano rispettato la quarantena e/o non abbiano comunicato i propri spostamenti, avendo contatti con altre persone. Risultati successivamente positivi al Covid-19, la loro condotta precedente potrebbe integrare il reato di epidemia?

Definizione medicina

La scienza medica ha sinora identificato come epidemia:
“ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.”

Nozione penalistica

La nozione penalistica di epidemia, invece, colloca il reato ex art. 438 c.p. tra quelli a forma vincolata nella cui descrizione normativa non sarebbe ricompreso il contagio umano.

L’integrazione del delitto richiederebbe che l’autore abbia il possesso fisico di germi patogeni e che si renda responsabile non di singole condotte di trasmissione di agenti patogeni, ma dello spargimento di questi germi in un’azione tesa a infettare, in modo repentino e incontrollabile, una pluralità indeterminata di persone.

Una recente pronuncia della Cassazione ha affermato il seguente principio:
“Ai fini della configurabilità del reato di epidemia può ammettersi che la diffusione dei germi patogeni avvenga anche per contatto diretto fra l’agente, che di tali germi sia portatore, ed altri soggetti, fermo restando, però, che da un tale contatto deve derivare la incontrollata e rapida diffusione della malattia tra una moltitudine di persone”(Cass. Pen. sez. I , 26 novembre 2019, n. 48014)

L’orientamento maggioritario milita nel senso di ritenere che, trattandosi di un reato di evento qualificato dal pericolo, da accertare in concreto, l’oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice è rappresentato dall’obiettivo di evitare il diffondersi di altri contagi. Dunque, alla luce del principio di offensività, soltanto i fenomeni epidemici qualificabili quale “disastro sanitario” sarebbero attinti dalla tipicità propria della fattispecie penale. In sostanza, a rilevare sarebbe non tanto il contagio avvenuto quanto, piuttosto, la pericolosità di potenziali ed ulteriori contagi.

Differenza tra epidemia e cluster epidemico

La nozione di epidemia codicisticamente rilevante è più ristretta della qualificazione accolta in ambito sanitario. La nozione di cluster epidemico, ossia di un’aggregazione di casi di infezione collegati tra loro in una determinata area geografica e in un determinato periodo e che ben descriva il fenomeno causato dalle condotte di contagio, non equivale alla nozione di epidemia, a cui inerisce strutturalmente il profilo della consistenza del dato quantitativo, del numero particolarmente elevato di soggetti infettati. Laddove il fenomeno sia apparso quantitativamente circoscritto, si avrebbe dunque un cluster epidemico e non una epidemia nel senso ad essa attribuito dalla legge penale.

Quando si può parlare di reato?

Ad assumere centralità ai fini dell’integrazione del reato di epidemia sarebbe la condotta di “diffusione” che, secondo la ratio che ha ispirato il legislatore, consisterebbe nello spargimento dei germi al fine di colpire in tempi brevi un numero elevato di soggetti.

Quindi nelle modalità di manifestazione concreta, sebbene ad avviso della giurisprudenza non rilevi il tipo di condotta diffusiva, purché essa sia idonea a cagionare un’epidemia, il reato incontra una notevole difficoltà pratica ad integrare gli estremi della fattispecie criminosa, ragion per cui pochissime sono state le pronunce giurisprudenziali, per lo più di merito per casi di salmonella, definite con esiti assolutori.

Da un lato, certamente non si può escludere che nella nozione di diffusione non rientrino le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima; dall’altro, secondo la giurisprudenza di legittimità il contagio non può porsi come antecedente causale del fenomeno epidemico.

Nell’individuazione di responsabilità penalmente rilevanti verrebbe ancora in rilievo il consolidato principio di diritto pronunciato sin dal 2008 dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione:
l’evento tipico dell’epidemia si connota per diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido e autonomo sviluppo entro un numero indeterminato di soggetti, per una durata cronologicamente limitata.” (Cass. Sez. Un., sent. n. 576 dell’11 gennaio 2008).

Dunque la differenza tra la rilevanza della condotta sub specie del delitto in questione e l’irrilevanza della stessa, sarebbe rappresentato dal dato temporale entro cui si verifica il contagio, che contribuisce a qualificare la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per la pubblica incolumità, ovvero la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia di persone ancora più ampia.

Quando richiedere la consulenza di un avvocato?

Come abbiamo visto, quando si tratta di reato di epidemia colposa le conseguenze possono essere molto gravi, proprio per questo la consulenza con un avvocato si ritiene necessaria affinché si possa fare chiarezza sull’accaduto e valutare le vere conseguenze dell’eventuale commissione di reato.

Avv. Ignazio Ballai

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