Il reato di truffa, disciplinato dall’art. 640 del Codice penale, introduce un’ipotesi molto ampia.
Secondo l’articolo, il colpevole del reato è chiunque che con artifizi o raggiri, inducendo qualcuno in errore, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La truffa è perciò un inganno realizzato attraverso un’alterazione della realtà difficilmente individuabile in modo da far cadere in errore la vittima per un vantaggio del reo, cioè del colpevole del reato.
La vittima viene infatti indotta a percepire la realtà in maniera errata e, di conseguenza, a costituire una volontà che sarebbe stata diversa senza tali artifizi o raggiri.
Come denunciare il reato di truffa
Il reato di truffa è perseguibile a querela di parte: in questo caso, lo Stato si attiva per cercare il colpevole e punirlo solo se la vittima del reato manifesta espressamente la volontà di ottenere la punizione di ha commesso il reato denunciato.
Il truffato deve perciò sporgere denuncia presso le autorità, al fine di poter agire nei confronti del responsabile, il tutto entro 3 mesi dal compimento dei fatti.
Tuttavia lo stesso comma dell’art. 640 c.p. precisa che ci sono delle situazioni in cui la truffa è perseguibile anche senza querela di parte bensì attraverso un’attivazione del meccanismo della giustizia senza che vi sia una espressa volontà dichiarata della vittima.
Si potrà procede d’ufficio quando i fatti sono particolarmente gravi e pericolosi non solamente per la vittima quanto anche per la collettività: in questo caso, lo Stato decide di agire al fine di proteggere i propri cittadini, come nelle ipotesi di truffa aggravata, truffa effettuata ai danni dello Stato o di gravi danni patrimoniali.
La pena consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro, tuttavia se si tratta di truffa aggravata o si instaura una sensazione di pericolo sarà ovviamente superiore.
Infatti la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 euro se:
- il fatto viene commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto viene commesso generando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità.