Differenza tra corruzione propria e impropria

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Definizione di corruzione

La corruzione, disciplinata dagli articoli 318 e seguenti del Codice penale, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario che consiste nel particolare accordo, pactum sceleris, tra un funzionario pubblico e un soggetto privato.

Si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano perché il primo corrisponda al secondo un compenso, non dovuto, per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest’ultimo.

In altre parole, si verifica quando un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità oppure ne accetta la promessa.

Il nostro ordinamento attribuisce alla corruzione rilevanza penale e la riconduce nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione. Essa riguarda entrambi i soggetti coinvolti nella condotta criminosa: corrotto e corruttore vanno incontro alla medesima pena.

Chi può commettere il reato di corruzione

Relativamente ai soggetti attivi, appartenenti alla categoria della corruzione configurano reati sia propri sia comuni:

  • Propri – considerando il lato del corrotto: necessariamente un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come da art. 320 c.p., ad esempio l’ufficiale giudiziario oppure un agente di polizia.
  • Comuni – considerando il punto di vista del soggetto corruttore ovvero qualunque privato cittadino.

La corruzione propria

La corruzione c.d. propria è disciplinata all’art. 319 c.p.

Si verifica quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio accetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per omettere, ritardare il compimento di un atto del suo ufficio oppure compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Perciò nello specifico racchiude:

  • un’omissione;
  • un ritardo;
  • il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.

È l’ipotesi di corruzione considerata più grave poiché maggiormente nociva del buon funzionamento dell’amministrazione.

La corruzione propria è punita più pesantemente: la pena è della reclusione da sei a dieci anni.

La corruzione impropria

La corruzione impropria è disciplinata dall’art. 318 c.p.

Si tratta della condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che accetti la prestazione o la promessa di denaro o altra utilità in cambio del compimento di un atto del suo ufficio.

In questo caso il funzionario pubblico presta un servizio che avrebbe dovuto già compiere, tuttavia il disvalore della condotta sta nel compenso.

La pena è della reclusione da tre a otto anni.

Si differenzia dalla corruzione impropria la concussione poiché a rilevare è la posizione di preminenza del funzionario che adotta una condotta di persuasione consapevole del ruolo ricoperto.

In questo caso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio convince qualcuno a dare o a promettere denaro o altre utilità.

Pene dopo la legge anticorruzione 2018

Non vi è bisogno di querela di parte per il perseguimento di corrotti e di corruttori del reato: è possibile procedere anche d’ufficio.

Con la legge anticorruzione, approvata a dicembre 2018, le pene previste per la corruzione sono state inasprite: per la corruzione impropria la pena non è più quella della reclusione da uno a sei anni ma da tre a otto anni.

Reato di istigazione alla corruzione

A seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2012, secondo il nuovo art. 322 c.p. il reato di istigazione alla corruzione si verifica quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e l’offerta o la promessa non sia accettata.

La pena è la stessa stabilita nel primo comma dell’art. 318 ma ridotta di un terzo.

Invece se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai suoi doveri e l’offerta o la promessa non sia accettata il colpevole soggiace alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

Con il termine offerta si intende l’effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità mentre la promessa invece consiste nell’impegno ad una prestazione futura.

Per l’integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa purché sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale facendo sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

È perciò sufficiente la prospettazione da parte dell’agente dello scambio illecito, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

Corruzione e reati affini

Altri tipi di corruzione e reati affini sono:

  • corruzione ambientale;
  • corruzione tra privati;
  • concussione e abuso d’ufficio.

 

Avv. Ignazio Ballai 

 

Avv. Ignazio Ballai

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