I delitti e le contravvenzioni sono le due categorie nelle quali vengono distinti i reati.
Reato è perciò il termine generale con il quale ci si può riferire sia a un delitto che a una contravvenzione.
Secondo l’ex art. 39 del Codice penale si distinguono secondo la diversa specie delle pene rispettivamente stabilite da questo codice.
Tuttavia vi sono altri aspetti di differenziazione, come:
- il libro del Codice penale;
- l’elemento soggettivo;
- la procedibilità d’ufficio o a querela di parte.
Diversa specie delle pene
I delitti sono quei reati puniti con:
- la multa;
- la reclusione;
- l’ergastolo.
Per le contravvenzioni, invece, è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda.
Nonostante i delitti sono considerati più gravi e sono puniti più severamente delle contravvenzioni, esistono alcuni casi di delitti che paiono meno gravi e sono, in effetti, puniti meno severamente di certe contravvenzioni.
Un esempio è il delitto ai sensi dell’articolo 612, comma 1 del c. p., secondo cui chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito con la multa sino a 1.032 euro. Per la contravvenzione di radunata sediziosa, invece, l’art. 655 commina l’arresto sino a un anno.
Diverso libro del Codice penale
I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del Codice penale, possono essere dolosi o colposi, e come già accennato sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.
Prima di andare avanti facciamo chiarezza sulla differenza tra delitto doloso e colposo.
Il delitto è volontario o doloso quando il reo, il colpevole di un reato, ha coscienza e volontà dell’azione: l’evento si verifica come conseguenza diretta della propria intenzione e della propria condotta.
Il delitto colposo, invece, è commesso senza volontà né intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
Riprendendo la differenza tra i delitti e le contravvenzioni, queste ultime sono disciplinate sia dal libro terzo del Codice penale che da numerose disposizioni di leggi speciali, ovvero leggi che regolano situazioni o materie particolari oppure che sono rivolte a categorie di soggetti ben precisi.
Elemento soggettivo
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, per i delitti è necessario il dolo (la colpa o la preterintenzionalità devono essere espressamente previste dalla legge).
Per le contravvenzioni è indifferentemente richiesto il dolo o la colpa perché le stesse sono integrate a prescindere da quale sia l’elemento psicologico di chi le commette.
Procedibilità d’ufficio o a querela di parte
I delitti, a seconda dei casi, sono procedibili d’ufficio o a querela di parte.
Le contravvenzioni, invece, sono sempre e solo procedibili d’ufficio.
La differenza sta nel fatto che nei reati a procedibilità d’ufficio, appresa la notizia da parte dell’autorità giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga querela mentre per i reati a querela di parte è necessaria una querela da parte della persona offesa, con l’istanza di punizione dell’autore del reato.
Avv. Ignazio Ballai