Cos’è l’arresto in flagranza e le diverse tipologie

L’arresto, insieme al fermo, è un provvedimento limitativo che consiste in una privazione di libertà in misura provvisoria e precautelare.

Spesso è seguito da una successiva misura cautelare personale come la custodia cautelare in carcere.

L’arresto in flagranza di reato consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la polizia giudiziaria dispone a carico di:

  • chi viene colto nell’atto di commettere un reato (flagranza propria);
  • chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla vittima o da altre persone oppure viene sorpreso con tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (flagranza impropria).

Dunque, l’arresto in flagranza è eseguito nei confronti di chiunque è colto in stato di flagranza di reato. Si distingue, inoltre, dall’arresto inteso come pena principale applicabile ai reati di tipo contravvenzionale.

Secondo l’articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana ciò è possibile in quanto in casi eccezionali di necessità e di urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori.

I provvedimenti devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria. Tuttavia si intendono revocati e restano privi di ogni effetto se non convalidati dal giudice per le indagini preliminari entro le successive 48 ore.

Il giudice fissa perciò l’udienza di convalida al più presto dandone avviso al pubblico ministero e all’avvocato difensore dell’arrestato.

Se l’arresto è stato legittimamente eseguito, il giudice provvede alla convalida con ordinanza e, in base ai presupposti, dispone anche l’applicazione di una delle misure cautelari.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve ritenersi illegittimo un eventuale arresto avvenuto in ipotesi di flagranza da parte della polizia giudiziaria solo sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto.

In questo caso non sussiste la condizione di flagranza impropria che presuppone l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento manifesto ed inequivocabile con l’indiziato.

Inoltre, secondo l’articolo 385 c.p.p. del Codice penale, sia l’arresto sia il fermo sono vietati nel caso il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Tipologie di arresto

Le tipologie di arresto sono:

  • l’arresto obbligatorio;
  • l’arresto in flagranza da privati;
  • l’arresto facoltativo.

L’arresto obbligatorio

L’arresto obbligatorio è disciplinato dall’art. 380 c.p.p. secondo cui la polizia giudiziaria deve obbligatoriamente procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni oppure di reati espressamente elencati.

Tra i reati elencati rientrano i delitti di:

  • devastazione e saccheggio;
  • rapina ed estorsione;
  • omicidio colposo stradale.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 380, nelle ipotesi di delitto perseguibile a querela, l’arresto può essere eseguito solo se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.

Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato viene posto immediatamente in libertà.

L’arresto in flagranza da privati

Secondo l’art. 383 c.p.p. anche il privato può procedere all’arresto (c.d. arresto facoltativo del privato) ovvero quando l’arresto è obbligatorio e si verifica in flagranza di un reato perseguibile d’ufficio.

Chi procede all’arresto deve consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria che redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

L’arresto facoltativo

La polizia giudiziaria ha la possibilità di procedere all’arresto facoltativo, secondo l’ex art. 381 c.p.p., di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni oppure di reati espressamente menzionati.
Rientrano tra i reati menzionati:

  • la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o altrui;
  • la truffa;
  • il danneggiamento aggravato;
  • l’appropriazione indebita;
  • il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto.

Avv. Ignazio Ballai 

Avv. Ignazio Ballai

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