Modello organizzativo 231: l’Organismo di Vigilanza

organismo di vigilanza modello 231

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è una componente caratteristica e centrale del Modello Organizzativo e di Gestione 231, ovvero un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili allo scopo di ridurre il rischio di commissione di illeciti penali.

Questo organismo è il requisito essenziale ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa dell’ente perché rappresenta il motore indispensabile per la concreta attuazione del modello che, altrimenti, rimarrebbe solamente cartaceo.

Vediamo meglio i suoi compiti e di cosa è responsabile l’Organismo di Vigilanza.

I compiti dell’Organismo di Vigilanza

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono descritti nel Decreto Legislativo 231/2001, secondo cui l’Organismo deve vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento.

In altre parole il D.Lgs. 231/01 affida all’organo dirigente il compito di attuare e mantenere attuato il Modello Organizzativo nel tempo, verificando regolarmente la sua efficacia, segnalando eventuali problemi e, infine, aggiornandolo.

È perciò responsabile di:

  • proporre adattamenti e aggiornamenti del Modello in seguito a modifiche normative e organizzative;
  • vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari;
  • gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

I poteri dell’Organismo di Vigilanza

Per svolgere correttamente i suoi compiti e garantire una vigilanza effettiva, l’Organismo deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

  • Le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, tuttavia all’organo dirigente spetta la responsabilità ultima del funzionamento del Modello.
  • Deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.
  • Può avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

La composizione dell’Organismo di vigilanza

L’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni. Per gli enti di piccole dimensioni, inoltre, può coincidere direttamente con l’organo amministrativo.

Tuttavia il D.Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni sulla composizione dell’OdV e su eventuali incompatibilità dei suoi componenti. Da questo, emerge la volontà del Legislatore di lasciare alla società la più totale libertà di scelta nella composizione dell’Organismo stesso.

Gli attributi dell’Organismo di Vigilanza

L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza e i suoi membri.

  • Autonomia e indipendenza – per escludere ogni forma di coincidenza o commistione tra soggetto controllante e controllato.
  • Professionalità – i membri devono possedere una duplice tipologia di competenza: una di tipo giuridico-penalistico e un’altra di tipo tecnico-ispettivo per l’analisi dei sistemi aziendali.
  • Continuità d’azione – per poter operare efficacemente, ciò presuppone una composizione mista, di membri interni ed esterni, e la necessità di evitare in esso la presenza di soggetti dotati di poteri operativi, privilegiando invece figure con elevata attitudine al controllo.

Avv. Ignazio Ballai

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