Il Gratuito patrocinio consente anche ai non abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
Secondo l’art. 74 DPR 115/2002, infatti, è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
In altre parole, il cittadino che non possiede i mezzi per pagare un difensore per via del ridotto reddito che possiede può difendersi in un procedimento giudiziario, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.
Vediamo perciò quali sono i requisiti e i nuovi limiti di reddito per il gratuito patrocinio nel 2022.
Requisiti per richiedere il gratuito patrocinio
Innanzitutto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che rispettino i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere stranieri, e non aver prodotto redditi all’estero superiori ai limiti reddituali del 2021;
- gli apolidi, ovvero persone emigrate all’estero, che non hanno alcuna cittadinanza, perché priva di quella di origine e non in possesso di un’altra;
- gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Ma, come abbiamo già visto, per poter beneficiare della difesa gratuita, ovvero a carico dello Stato, bisogna trovarsi in una condizione di difficoltà economica alla quale deve corrispondere un reddito annuo il cui importo è inferiore e uguale a un certo limite.
La cifra corrisponde all’adeguamento biennale delle soglie di reddito alle variazioni del costo della vita accertate dall’Istat sulla base delle rilevazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il nuovo limite di reddito è ora pari a 11.746,68 euro, con aumento nel caso di gratuito patrocinio penale di 1.032,91 euro per ogni familiare a carico.
Potrà quindi essere ammesso al gratuito patrocinio chi rispetta i requisiti presenti sopra e ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.
Nel calcolo rientra non solo il reddito percepito dal richiedente, ma anche quello dei familiari conviventi. Rileva, perciò, la capacità economica del richiedente nel suo complesso, tant’è che viene compreso anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge e il Reddito di cittadinanza.
Tuttavia, esistono anche alcuni reati per cui non è mai possibile accedere al gratuito patrocinio, nonostante le condizioni reddituali: si tratta di delitti legati all’evasione fiscale oppure alla criminalità organizzata, qualora un soggetto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
Di contro, occorre segnalare che secondo l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002 sono presenti alcuni casi per cui i limiti di reddito non operano ed è quindi possibile per le vittime di determinati reati avere il patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi.
Nello specifico sono:
- 572 – Maltrattamenti contro familiari o conviventi
- 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 609 bis – Violenza sessuale
- 609 quater – Atti sessuali con minorenne
- 609 octies – Violenza sessuale di gruppo
- 612 bis – Atti persecutori
- 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- 600 bis – Prostituzione minorile
- 600 ter – Pornografia minorile
- 600 quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- 601 – Tratta di persone
- 602 – Acquisto e alienazione di schiavi
- 609 quinquies – Corruzione di minorenne
- 609 undecies – Adescamento di minorenni
In altre parole, esistono casi in cui si può essere assistiti in gratuito patrocinio, ossia a spese dello Stato, pur avendo un reddito che supera il limite indicato dalla norma.
Avv. Ignazio Ballai