Come ottenere un avvocato col gratuito patrocinio

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Grazie al patrocinio a spese dello Stato (chiamato anche gratuito patrocinio) il cittadino che non possiede i mezzi per pagare un difensore può ugualmente agire e difendersi di fronte all’autorità, in quanto i costi dell’avvocato e le spese di giustizia restano a carico dello Stato.

Abbiamo già visto in precedenza quali siano i requisiti necessari e il nuovo limite di reddito del 2022 per poter usufruire del gratuito patrocinio.

Pertanto, in questo articolo vi spiegherò come fare richiesta per avere un avvocato col gratuito patrocinio.

Avvocati iscritti all’albo

Innanzitutto, non tutti gli avvocati possono garantire il patrocinio a spese dello Stato, ma solamente coloro che abbiano chiesto al proprio ordine di essere iscritti in un apposito albo dei difensori.

Per quali cause si può richiedere

Il gratuito patrocinio è assicurato nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (come separazioni consensuali e divorzi congiunti).

È, inoltre, assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Eccezionalmente, la legge prevede dei casi in cui è possibile avere un avvocato col gratuito patrocinio anche senza rispettare i limiti di reddito, come per le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, nonché di determinati reati commessi a danno di minori.

Oltre ai casi di estensione del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito sono però presenti una serie di ipotesi in cui, nonostante il reddito sia inferiore ai limiti di legge, è preclusa la possibilità di riceverlo, come per reati di associazione di stampo mafioso o spaccio di sostanze stupefacenti.

Documentazione necessaria

Una volta aver verificato le cause e scelto l’avvocato, bisogna provvedere a fornirgli tutta la documentazione idonea per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, dimostrando di essere nelle condizioni reddituali adatte.

Per questo l’avvocato potrà richiedere i seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno;
  • stato di famiglia;
  • copia del documento d’identità e del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.

Il reddito può anche essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta sotto la propria responsabilità penale.

Gratuito patrocinio: come richiederlo

Oltre ai documenti necessari, l’interessato deve presentare (personalmente o tramite il proprio difensore) un’apposita istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia le modalità di presentazione mutano a seconda del procedimento di cui si tratta:

  • in ambito penale, l’istanza deve essere presentata, con le stesse modalità, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
  • in ambito civile, andrà presentata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo.

L’istanza, debitamente sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice, deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce;
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 che attesti i redditi percepiti l’anno precedente alla domanda;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito (rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio o della eventuale revoca) entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno.

Occorre, inoltre, allegare la copia di un documento di identità e l’eventuale documentazione richiesta dal Consiglio dell’Ordine o dal magistrato a sostegno di quanto dichiarato. In ogni caso, nei moduli prestampati disponibili presso le relative segreterie saranno indicati tutti i documenti necessari.

La procedura

Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati o il magistrato, deve comunicare l’accoglimento o il rifiuto al richiedente.

Se l’istanza di ammissione verrà valutata positivamente, l’avvocato verrà pagato direttamente dallo Stato.

Chi viene ammesso al patrocinio può anche nominare un consulente tecnico di parte (CT), nei casi previsti dalla legge per le materie di particolari complessità.

Sia al difensore che al CT è vietato chiedere o percepire dall’interessato compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Al termine dell’incarico, gli onorari e le spese a loro spettanti saranno, infatti, liquidati dall’autorità giudiziaria.

Avv. Ignazio Ballai

Avv. Ignazio Ballai

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