Per chi si trova in una condizione di difficoltà economica è possibile richiedere un avvocato pagato dallo Stato e l’esenzione delle spese di giudizio.
Tuttavia per essere ammessi al gratuito patrocinio bisogna rispettare determinati requisiti ed essere titolari di un reddito annuo il cui importo è inferiore e uguale a un certo limite che cambia ogni 2 anni, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Per calcolare l’importo corretto, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza in cui spiega quali sono i redditi da considerare per richiedere l’assistenza di un avvocato con il gratuito patrocinio. Scopriamoli insieme.
Gratuito patrocinio: quali redditi occorre tenere in considerazione
La Corte di Cassazione rileva che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, occorre tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione (Cass. n. 24378/2019).
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non presenta una definizione generale di reddito fiscale, ma ne indica le categorie rilevanti ai fini fiscali, come:
- redditi d’impresa;
- redditi fondiari;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di capitale;
- redditi diversi;
- redditi da attività illecite;
- redditi da risarcimento per lucro cessante.
Il legislatore, infatti, per poter stabilire se il richiedente possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato non si limita a prendere in considerazione i redditi dichiarati o da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma prende in considerazione tutti i redditi effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile oppure anche se derivanti da attività illecita.
Nel concetto di reddito imponibile rientrano i redditi non assoggettabili ad imposte, ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita della persona (Cass. n. 36362/2010).
Sono ricompresi in questo calcolo quindi anche i redditi derivanti da attività illecite, i redditi da lavoro dipendente o anche il reddito che proviene dall’assegno di mantenimento dell’ex coniuge o del genitore.
Gratuito patrocinio: il reddito di cittadinanza
Anche il reddito di cittadinanza viene rilevato ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Non può quindi essere ammesso al gratuito patrocinio il richiedente che, comprese anche le somme del reddito di cittadinanza, superi i limiti reddituali previsti.
Avv. Ignazio Ballai