La responsabilità penale medica è la responsabilità di chi esercita un’attività sanitaria per i danni al paziente, come lesioni di una certa gravità o addirittura il decesso, derivanti da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.
In altre parole, per i medici e gli altri sanitari la responsabilità professionale si configura nell’obbligo di rispondere di un’azione antigiuridica (contraria alle norme) e di subire le conseguenze previste dalla legge per quella azione.
La disciplina della responsabilità penale del medico è stata sottoposta negli ultimi anni a due importanti interventi legislativi:
- legge n. 189/2012, nota come legge Balduzzi;
- legge n. 24/2017, nota come legge Gelli, che ha innovato i confini di rilevanza penale del comportamento dei sanitari.
È proprio quest’ultima che occorre guardare per poter individuare i casi in cui sia possibile addebitare al medico, al chirurgo o altri sanitari una responsabilità.
Vediamo perciò le due riforme e come viene stabilita la responsabilità colposa!
Responsabilità penale medica: legge Balduzzi
Il primo intervento in materia di responsabilità penale del sanitario è rappresentato dalla legge Balduzzi secondo cui:
il medico rispettoso della buona pratica professionale e delle linee guida elaborate dalla comunità scientifica, non è penalmente responsabile per colpa lieve.
Prima di questa legge, i medici cercavano di proteggersi (medicina difensiva) attraverso prescrizioni di esami e visite superflue o il rifiuto di eseguire prestazioni rischiose.
Con la legge Balduzzi, invece, si è cercato di restituire ai medici la serenità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro, attraverso la non punibilità delle condotte caratterizzate da colpa lieve.
La riforma Balduzzi, tuttavia, peccava di incompletezza e disorganicità per questo il legislatore ha deciso di definire alcuni concetti fondamentali.
Responsabilità penale medica: legge Gelli
Si è giunti così all’emanazione della legge Gelli numero 24/2017, che ha apportando modifiche al codice penale.
L’articolo 590-sexies, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, specifica infatti che:
qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Notiamo perciò come viene eliminato ogni riferimento al grado della colpa, e rinvio generico al rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
Responsabilità penale medica: la colpa
Come già accennato, il concetto di responsabilità attiene all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti da una condotta illecita, commissiva oppure omissiva. L’errore del medico può essere compiuto nella fase diagnostica, in quella prognostica e nella fase terapeutica.
E a seconda dei diversi ambiti operativi può trattarsi di:
- responsabilità morale – come la non osservanza di principi etici;
- responsabilità amministrativo-disciplinare – quando sono violati obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche con la conseguente comminatoria di sanzioni dell’ente di appartenenza o dell’Ordine Professionale;
- responsabilità giuridica – per la violazione di una norma penale o civile.
Quando dalla condotta deriva una lesione personale o la morte della persona assistita il medico è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa, definito dall’art. 43 del codice penale, secondo cui:
deve ritenersi colposo (o contro l’intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto dall’agente ma che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Di seguito alcuni esempi di:
- negligenza – il medico che prescrive un farmaco al posto di un altro o del chirurgo che non si accorge della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio;
- imprudenza – condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica;
- imperizia – coincide con insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.
La colpa specifica invece consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto a osservare.
Tuttavia, nel determinare la misura “della colpa” addebitabile al sanitario occorre considerare tutte le circostanze che vengono in rilievo nel caso specifico, come:
- le specifiche condizioni del soggetto agente;
- il suo grado di specializzazione;
- la situazione ambientale in cui il professionista si è trovato a operare;
- l’accuratezza nella prestazione della cura medica;
- le eventuali ragioni d’urgenza;
- l’oscurità del quadro patologico;
- la difficoltà di legare le informazioni cliniche;
- il grado di atipicità o novità della situazione data.
Tutti questi elementi, devono essere valutati attentamente e bilanciati tra loro al fine di esprimere una valutazione conclusiva in tema di responsabilità medica.
Avv. Ignazio Ballai