Il sinistro stradale è quell’evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali e dal quale derivano lesioni a cose, animali o persone.
Quando personalmente si resta coinvolti in un sinistro stradale nella maggior parte dei casi il rischio che si corre è quello di essere dichiarati responsabili civilmente dell’incidente.
Tuttavia, a seconda della tipologia del danno causato, può succedere che, oltre alla responsabilità civile, venga contestata anche la responsabilità penale a seguito del sinistro.
Per questo motivo è molto importante accertare nella maniera più precisa possibile le dinamiche e le cause dell’incidente: da queste dipendono non solo gli interessi personali ma anche quelli economici delle persone coinvolte.
Vediamo insieme cosa si intende esattamente con responsabilità civile e responsabilità penale nel caso di sinistro stradale e quali possono essere le diverse conseguenze.
Sinistro stradale: la Responsabilità Civile Auto
Vediamo innanzitutto cosa si intende per RCA, l’assicurazione sulla Responsabilità Civile Auto. Si tratta infatti di una polizza connessa agli incidenti stradali che ha l’obiettivo di garantire un giusto risarcimento a quelle persone che subiscono un danno in seguito a un sinistro.
In altre parole, la responsabilità civile di un sinistro stradale consiste nell’obbligo di risarcire il danno causato in seguito alla violazione di un contratto o di una legge.
Tuttavia, per poter parlare di responsabilità civile il danno deve essere contro cose o animali.
Trattandosi di una violazione di un contratto o di una norma derivante dalla legge, la responsabilità civile ha come unica conseguenza il pagamento di un risarcimento in denaro. Non può mai diventare un reato e l’indennizzo copre solo i danni alle cose o agli animali.
Inoltre, può essere a carico sia del conducente della vettura che del suo proprietario. Non grava sul proprietario solo quando questi può dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta a sua insaputa o contro la sua volontà.
Sinistro stradale: la responsabilità penale
In caso di incidenti con feriti o decessi si parla invece di responsabilità penale.
In altre parole, la responsabilità penale si verifica dunque quando il sinistro stradale porta alla commissione di un reato e quindi alla violazione di una norma penale.
Trattandosi di un reato che viola una disposizione del Codice Penale, la responsabilità penale di un sinistro stradale grava esclusivamente sulla persona responsabile del reato. Dunque, se il conducente di un veicolo causa un incidente con feriti, la responsabilità penale dei danni provocati alle vittime cadrà soltanto su di lui, e non sul suo proprietario.
Vista la gravità delle conseguenze, nella responsabilità penale oltre al pagamento di un indennizzo monetario troviamo anche il rischio della reclusione in carcere da due a sette anni in caso di decesso del soggetto non responsabile del sinistro. Mentre in caso di lesioni fisiche non gravissime le pene di solito sono più lievi.
Le pene però sono aumentate con la reclusione da otto a dodici anni nel caso di omicidio stradale causato da chi si è posto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di stupefacenti.
La pena aumenta anche se il fatto viene commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata.
In merito, le circostanze più comuni in cui si rischia una responsabilità penale sono:
- l’omicidio stradale;
- la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
- l’eccesso di velocità;
- la guida senza patente o senza assicurazione auto;
- l’attraversamento della strada con semaforo rosso;
- la guida contromano;
- la fuga dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Tuttavia, si esclude una responsabilità penale degli incidenti stradali quando:
- il fatto non è considerato reato;
- il sinistro è involontario;
- il sinistro è provocato da calamità naturali o da cause di forza maggiore.
Infine, chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere anche nella sospensione, revoca o revisione della patente di guida.
Avv. Ignazio Ballai