La responsabilità è una situazione giuridica soggettiva sfavorevole in cui si viene a trovare il soggetto che pone in essere un comportamento antigiuridico, e quindi assoggettabile ad una sanzione.
Pertanto può riguardare singoli individui, ma anche enti e pubbliche amministrazioni possono suddividere in base alle norme violate:
- responsabilità civile – contrattuale ed extracontrattuale che si riferisce all’obbligo del risarcimento del danno provocato ad un soggetto in conseguenza di un comportamento qualificato illecito civile;
- responsabilità penale – concernente il comportamento di persone fisiche le quali ledono particolari interessi, tutelati dall’ordinamento come pubblici e che costituiscono reato;
- responsabilità amministrativa – in riferimento alla violazione dei doveri amministrativi.
Tuttavia la responsabilità della pubblica amministrazione (PA) italiana può essere solamente di tipo civile benché il pubblico dipendente può incorrere in diverse tipologie di responsabilità: vediamole meglio in questo articolo.
La responsabilità civile della pubblica amministrazione
La PA, nel provvedere alla realizzazione dei suoi compiti con mezzi di diritto pubblico o privato, entra in contatto con altri soggetti giuridici nei confronti dei quali assume spesso degli obblighi.
La normativa specifica prevede infatti che gli enti devono dotarsi di strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute.
Potendo però agire in modalità e per scopi differenti, non esiste una tipologia unitaria di responsabilità della PA, che può agire in via autoritativa o fornendo dei pubblici servizi. Tra le tante, individuiamo:
- la gestione dei pubblici servizi;
- la responsabilità sulle prestazioni sanitarie;
- la responsabilità pre-contrattuale;
- l’arricchimento senza causa;
- la responsabilità per esercizio illegittimo del potere amministrativo;
- la responsabilità da ritardo.
Colpa e risarcimento
Salvo i casi di responsabilità oggettiva previsti dall’art.2047 c.c., la risarcibilità del danno prevede il dolo o la colpa nel fatto da parte del soggetto che lo ha cagionato. Questi due elementi soggettivi del reato però sono tradizionalmente psicologici che mal si conciliano con l’impersonalità degli enti, specialmente della PA.
Per questo, un’altra prospettiva è quella di inquadrare l’errore (che la PA deve dimostrare come scusabile) come parametro per stabilire se la colpa sia grave o meno, errore.
Un atto amministrativo può comunque essere illegittimo ma non produrre danni, per questo bisogna evidenziare che il risarcimento è eventuale.
La responsabilità del pubblico dipendente
Tutti noi siamo responsabili della nostra condotta, ma il rapporto di impiego, soprattutto quello con una pubblica amministrazione, può essere fonte di ulteriori forme di responsabilità, che assumono particolare rilievo se collegate al compimento delle mansioni assegnate al dipendente.
Il pubblico dipendente nello svolgimento del rapporto lavorativo, può incorrere infatti in quattro tipologie di responsabilità:
- responsabilità civile – se arreca un danno a terzi, interni o esterni all’amministrazione;
- responsabilità penale – se tiene una condotta delittuosa con effetti pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza;
- amministrativo-contabile – se arreca a una pubblica amministrazione un danno di tipo erariale, diretto o indiretto;
- responsabilità disciplinare – violazione degli obblighi di condotta a cui il pubblico dipendente deve attenersi previsti dalla legge, dai codici di comportamento e/o dal contratto collettivo nazionale.
La norma fondamentale in relazione alla quale si configura il principio di responsabilità del dipendente pubblico è l’art. 28 della nostra Costituzione, secondo cui:
i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Per esempio, se un dipendente si allontana ingiustificatamente dal proprio ufficio dopo la timbratura del cartellino di presenza, potranno ipotizzarsi sia un reato di truffa ai danni dell’ente di appartenenza, sia un danno di tipo erariale derivante dalla erogazione del trattamento economico non accompagnato dalla controprestazione lavorativa, nonché dalla lesione all’immagine dell’ente di appartenenza.
La responsabilità penale del pubblico dipendente
Particolare attenzione bisogna porre nella responsabilità penale del pubblico dipendente, che si configura quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere della violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato.
Tra le singole figure delittuose abbiamo:
- il peculato, appropriazione indebita del pubblico funzionario;
- la concussione, il pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri costringe qualcuno a dare o a promettere utilità, in maniera indebita;
- la corruzione, il pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro o altre utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- l’abuso di ufficio, quando il pubblico ufficiale procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- la rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio;
- il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio, quando l’incaricato di pubblico servizio rifiuta indebitamente un atto che per ragioni del suo ufficio devono essere compiuti.
Avv. Ignazio Ballai