I reati contro la Pubblica Amministrazione 

reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali

I reati contro la Pubblica Amministrazione (PA) formano un ambito particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda i delitti dei pubblici ufficiali che privilegiano il tornaconto personale all’interesse pubblico affidato alle loro mansioni.

I reati contro la PA si suddividono così in due grandi categorie:

  • delitti commessi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione;
  • delitti commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione.

Vediamo insieme quali sono quelli commessi dai pubblici ufficiali.

Quali sono i reati commessi dai pubblici ufficiali

Innanzitutto, il pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, manifestando la volontà della PA, come un Ufficiale Giudiziario, Carabinieri e agenti della Pubblica sicurezza.

Si differenziano dagli incaricati di un pubblico servizio che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, come gli impiegati di enti pubblici oppure le guardie giurate.

In merito, possiamo individuare almeno 18 tipologie di reato commesse da queste figure:

  1. peculato;
  2. malversazione a danno dello stato;
  3. indebita percezione di erogazioni a danno dello stato;
  4. concussione;
  5. corruzione per l’esercizio della funzione;
  6. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  7. corruzione in atti giudiziari;
  8. induzione indebita a dare o promettere utilità;
  9. istigazione alla corruzione;
  10. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di stati esteri;
  11. abuso d’ufficio;
  12. utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio;
  13. rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio;
  14. rifiuto di atti d’ufficio e omissione;
  15. rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
  16. interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
  17. sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa;
  18. violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.

Vediamo insieme i primi 10 per capire meglio in cosa consistono.

Peculato

Ai sensi dell’art. 314 c.p., è il reato commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria, come se ne fosse proprietario, di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui è in possesso per motivi legati al suo lavoro.

La pena è la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.

Malversazione a danno dello Stato

Ai sensi dell’art. 316 bis c.p., è il reato commesso da chiunque estraneo alla pubblica amministrazione che, una volta ottenuti dallo Stato dei fondi per iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La reclusione può andare da 6 mesi a 4 anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Ai sensi dell’art. 316 ter c.p., è un reato per cui viene punito chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ottiene indebitamente (per sé o per altri) contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato.

Ciò è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Concussione

Ai sensi dell’art. 317 c.p., è il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio che, abusando del suo potere, costringe o induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità.

La pena è la reclusione da 6 a 12 anni.

Corruzione

La corruzione può essere di tre tipologie.

  • La corruzione per l’esercizio della funzione – ai sensi dell’art. 318 c.p. cosiddetta Impropria, si configura se il pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni, riceve indebitamente del denaro.
  • La corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – ai sensi dell’art. 319 C.P. cosiddetta Propria, si configura quando il pubblico ufficiale per omettere, ritardare o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio riceve, del denaro.
  • La corruzione in atti giudiziari – ai sensi dell’art. 319 ter c.p., avviene nel caso in cui i fatti di corruzione vengano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrattivo, la cui pena è la reclusione da 6 a 12 anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Ai sensi dell’art 319 quater c.p. c.d. concussione per induzione, avviene quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità.

La pena è la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi.

A differenza della concussione impropria (art. 317 c.p.), tale fattispecie prevede che il reato possa essere commesso anche dall’incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), nonché la punibilità di quest’ultimo che perfeziona la dazione dell’indebito (art. 321 c.p.).

Chi dà o promette denaro o altra utilità è infatti punito con la reclusione fino a tre anni o quattro quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il profitto sia superiore a 100.000€.

Istigazione alla corruzione

L’art. 322 cp riguarda chiunque offre o promette denaro non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Particolare importanza va data anche all’art. 322 bis che estende la punibilità nei confronti di membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o Stati esteri delle seguenti fattispecie:

  • peculato;
  • concussione;
  • corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di stati esteri.

Abuso d’Ufficio

Reato commesso, ai sensi dell’art 323 c.p., da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, svolgendo la propria mansione, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Tuttavia la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Continua a seguirci per saperne di più.

Avv. Ignazio Ballai

Avv. Ignazio Ballai

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