I reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dai privati

reati contro la pubblica amministrazione commessi dai privati

I reati contro la Pubblica Amministrazione (PA) formano un ambito particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda i delitti dei pubblici ufficiali che privilegiano il tornaconto personale all’interesse pubblico affidato alle loro mansioni.

Tuttavia, anche i privati possono commettere dei delitti contro la PA, come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale o interruzione di pubblico servizio.

Disciplinati nel titolo II del libro II del codice penale, i reati contro la PA si suddividono così in due grandi categorie:

  • delitti commessi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione;
  • delitti commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione.

Vediamo insieme quali sono quelli commessi dai privati.

Quali sono i reati commessi dai privati 

Quando è il cittadino privato a causare un danno della pubblica amministrazione si parla di reato comune.

In merito, possiamo individuare almeno 18 tipologie di reato comune.

  1. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
  2. Resistenza a un pubblico ufficiale
  3. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
  4. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
  5. Oltraggio a pubblico ufficiale
  6. Oltraggio un corpo politico, amministrativo o giudiziario
  7. Oltraggio a un magistrato in udienza
  8. Traffico di influenze illecite
  9. Usurpazione di funzioni pubbliche
  10. Abusivo esercizio di una professione
  11. Violazione di sigilli
  12. Violazione della pubblica custodia di cose
  13. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
  14. Turbata libertà degli incanti
  15. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
  16. Astensione dagli incanti
  17. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
  18. Frode nelle pubbliche forniture

Vediamone insieme alcuni per capire meglio in cosa consistono.

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Secondo l’art. 336 c.p. si configura contro chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Resistenza a un pubblico ufficiale

Per l’art.  337 c.p. è il reato di chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale. Il privato anche in questo caso è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L’art. 337-bis c.p. riguarda invece l’occultamento, la custodia o l’alterazione di mezzi di trasporto. In questo caso il privato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329, secondo

Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Secondo l’art. 338 c.p. viene punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque minacci un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Le pene stabilite però sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di dieci persone pur senza uso di armi, la pena è la reclusione da tre a quindici anni.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Secondo l’art. 340 c.p. è il reato commesso da chiunque turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

La pena è la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti invece con la reclusione da uno a cinque anni.

Oltraggio a pubblico ufficiale

Per l’art. 341-bis c.p. è il reato commesso da chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni,

L’oltraggio può riguardare però anche un corpo politico: secondo l’art. 342 c.p. infatti l’Oltraggio un corpo politico, amministrativo o giudiziario è invece punito con la multa da 1.000 a 5.000€.

Per l’art 343 c.p. inoltre l’Oltraggio a un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Traffico di influenze illecite

Secondo l’art. 346-bis c.p. si configura quando chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, fa dare o promettere indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerarlo in relazione al compimento o all’omissione di un atto contrario ai suoi doveri.

La pena è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro.

Usurpazione di funzioni pubbliche

L’usurpazione di funzioni pubbliche secondo l’art. 347 c.p. è un reato punito con la reclusione fino a due anni.

Abusivo esercizio di una professione

L’art 348 c.p. punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Violazione di sigilli

Per l’art. 349 c.p. è il reato di chiunque viola i sigilli apposti per ordine dell’autorità al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 103 a 1.032 euro.

Violazione della pubblica custodia di cose

L’art. 351 c.p. punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, o un’altra cosa mobile custodita in un pubblico ufficio.

La pena è la la reclusione da uno a cinque anni.

In merito, la Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro è un altro reato che può essere commesso da un privato (art. 352 c.p.).

Turbata libertà degli incanti

Secondo l’art. 353 c.p. è il reato commesso da chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti per conto di pubbliche Amministrazioni.

La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 a 1.032 euro.

Avv. Ignazio Ballai

Avv. Ignazio Ballai

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