I reati contro la Pubblica Amministrazione (PA) formano un ambito particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda i delitti dei pubblici ufficiali che privilegiano il tornaconto personale all’interesse pubblico affidato alle loro mansioni.
Tuttavia, anche i privati possono commettere dei delitti contro la PA, come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale o interruzione di pubblico servizio.
Disciplinati nel titolo II del libro II del codice penale, i reati contro la PA si suddividono così in due grandi categorie:
- delitti commessi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione.
Vediamo insieme quali sono quelli commessi dai privati.
Quali sono i reati commessi dai privati
Quando è il cittadino privato a causare un danno della pubblica amministrazione si parla di reato comune.
In merito, possiamo individuare almeno 18 tipologie di reato comune.
- Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Resistenza a un pubblico ufficiale
- Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
- Oltraggio a pubblico ufficiale
- Oltraggio un corpo politico, amministrativo o giudiziario
- Oltraggio a un magistrato in udienza
- Traffico di influenze illecite
- Usurpazione di funzioni pubbliche
- Abusivo esercizio di una professione
- Violazione di sigilli
- Violazione della pubblica custodia di cose
- Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Astensione dagli incanti
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
- Frode nelle pubbliche forniture
Vediamone insieme alcuni per capire meglio in cosa consistono.
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Secondo l’art. 336 c.p. si configura contro chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Resistenza a un pubblico ufficiale
Per l’art. 337 c.p. è il reato di chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale. Il privato anche in questo caso è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
L’art. 337-bis c.p. riguarda invece l’occultamento, la custodia o l’alterazione di mezzi di trasporto. In questo caso il privato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329, secondo
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
Secondo l’art. 338 c.p. viene punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque minacci un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Le pene stabilite però sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di dieci persone pur senza uso di armi, la pena è la reclusione da tre a quindici anni.
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Secondo l’art. 340 c.p. è il reato commesso da chiunque turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
La pena è la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti invece con la reclusione da uno a cinque anni.
Oltraggio a pubblico ufficiale
Per l’art. 341-bis c.p. è il reato commesso da chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio.
La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni,
L’oltraggio può riguardare però anche un corpo politico: secondo l’art. 342 c.p. infatti l’Oltraggio un corpo politico, amministrativo o giudiziario è invece punito con la multa da 1.000 a 5.000€.
Per l’art 343 c.p. inoltre l’Oltraggio a un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Traffico di influenze illecite
Secondo l’art. 346-bis c.p. si configura quando chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, fa dare o promettere indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerarlo in relazione al compimento o all’omissione di un atto contrario ai suoi doveri.
La pena è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro.
Usurpazione di funzioni pubbliche
L’usurpazione di funzioni pubbliche secondo l’art. 347 c.p. è un reato punito con la reclusione fino a due anni.
Abusivo esercizio di una professione
L’art 348 c.p. punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Violazione di sigilli
Per l’art. 349 c.p. è il reato di chiunque viola i sigilli apposti per ordine dell’autorità al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa.
La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 103 a 1.032 euro.
Violazione della pubblica custodia di cose
L’art. 351 c.p. punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, o un’altra cosa mobile custodita in un pubblico ufficio.
La pena è la la reclusione da uno a cinque anni.
In merito, la Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro è un altro reato che può essere commesso da un privato (art. 352 c.p.).
Turbata libertà degli incanti
Secondo l’art. 353 c.p. è il reato commesso da chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti per conto di pubbliche Amministrazioni.
La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 a 1.032 euro.
Avv. Ignazio Ballai