La non punibilità per particolare tenuità del fatto: cosa sapere

la non punibilità per particolare tenuità del fatto

A distanza ormai di più di cinque anni dalla sua entrata in vigore, precisamente nel 2015, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto continua a portare all’attenzione della giurisprudenza questioni che spesso non vengono risolte in modo univoco.

Ciò avviene perché il legislatore in vista dello scopo politico-criminale da perseguire ha evitato di fissare rigidi parametri di valutazione al fine di consentire la più ampia applicazione della disciplina. Tuttavia questa scelta ha dato e continua a dare vita a incertezze interpretative.

Vediamo allora di fare chiarezza sulla tenuità del fatto e le modifiche alla causa di non punibilità.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto: cosa significa

Secondo l’art. 131 bis del codice penale:

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Con questo articolo il legislatore ha introdotto la causa di non punibilità per tenuità del fatto per tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni al fine di ridurre e velocizzare la trattazione di quei procedimenti per fatti bagatellari, ossia reati che non destano pericolo per la collettività.

I reati bagatellari sono quelli che, per la loro minima portata lesiva, hanno minore rilevanza sociale e possono quindi essere repressi con sanzioni più lievi rispetto ai reati più gravi nel penale in cui entra in gioco l’interesse collettivo.

Tuttavia ai fini della minor punibilità dei reati bagatellari è comunque richiesto che il danno arrecato sia tenue e che il comportamento di chi ha violato la norma penale sia occasionale.

L’applicazione della norma, però, prevede sempre che il giudice verifichi nel caso concreto se l’offesa possa dirsi particolarmente tenue e se il comportamento sia non abituale.

In merito, per procedere a una valutazione complessiva verranno presi in considerazione tre indicatori:

  1. le modalità della condotta;
  2. l’esiguità del danno o del pericolo;
  3. l’occasionalità della condotta.

Dunque tale previsione, applicabile soltanto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, non si configura come una depenalizzazione ma impone di valutare le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, così come si sono manifestate in concreto.

Quando l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità

L’offesa, invece, non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito:

  • per motivi abietti o futili;
  • con crudeltà, anche in danno di animali;
  • adoperando sevizie;
  • approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa;
  • attraverso una condotta da cui sono derivate conseguenze anche non volute come la morte o le lesioni gravissime di una persona;
  • per delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
  • nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni (articoli 336, 337 e 341 bis).

Particolari categorie di reati

Inoltre non è applicabile ad alcune particolari categorie di reati, come:

  • quando si procede per il reato di omesso versamento dell’Iva, applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità (Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2015, n. 40774);
  • la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, valutando comunque la condotta in base ai criteri generali dettati dall’art. 131-bis c.p. (Cass. pen., Sez. III, 16 settembre 2016, n. 38488);
  • il reato di abusivo esercizio di una professione, connotata da ripetitività o continuità (Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2017, n. 6664);
  • nel reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 2017, n. 23419);
  • fatti commessi a vantaggio degli enti dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell’ente per il fatto commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla direzione altrui (Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420).

Modifiche e nuovi decreti 

Come abbiamo già accennato, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto continua a portare all’attenzione della giurisprudenza questioni che spesso non vengono risolte in modo univoco.

Pertanto il Legislatore con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 attraverso le seguenti disposizioni ha ancora una volta modificato l’ambito di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131bis, 391bis, 391ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”

In particolare, le parole “di  un  pubblico  ufficiale  nell’esercizio  delle   proprie funzioni” all’articolo 131bis, visto precedente, sono state sostituite con quelle “di un ufficiale  o  agente di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e  nell’ipotesi  di cui all’articolo 343”.

Avv. Ignazio Ballai

Avv. Ignazio Ballai

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