Guida in stato di ebbrezza: quando è reato e sanzioni

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La nozione di guida in stato di ebbrezza fa riferimento a quella

condizione fisico-psichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcooliche, che induce nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi, tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.

Vediamo in questo articolo la fattispecie di reato, le sanzioni e cosa succede a chi si rifiuta di fare l’alcol test.

Accertamento e sanzioni

Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza le forze dell’ordine si servono del c.d. etilometro elettronico, uno strumento di misurazione che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata che viene indicata in g/l, cioè grammi su litro.

L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.

Gli etilometri devono possedere determinati requisiti che sono stabiliti in un disciplinare tecnico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità.

Per utilizzare l’etilometro la polizia ha inoltre l’obbligo di dare avviso al conducente della possibilità di farsi assistere da un avvocato, trattandosi di atto irripetibile.

L’obbligo sussiste anche quando la polizia «opti per la delega di tale verifica al personale sanitario.

È comunque possibile controllare il tasso alcolemico in ospedale con un prelievo ematico pure in assenza del consenso del conducente stesso.

A seconda della quantità di alcol trovata nel sangue al conducente esistono tre diverse sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, l’art. 186 bis del codice della strada dispone che alcune categorie di persone non possano guidare se hanno assunto alcol, neanche se il tasso alcolemico è inferiore a 0,5 grammi per litro (g/l)!

Guida in stato di ebbrezza: la normativa

La guida in stato di ebbrezza da alcool è un reato di natura contravvenzionale, di competenza del Tribunale, tipizzato e sanzionato nell’art. 186 del Codice della Strada. Altra norma di riferimento è il successivo art. 187.

Il concetto di “guida” fa riferimento alla condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (Cass. pen., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476). Una recente sentenza della Corte di Cassazione però ha precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il conducente non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo in quanto è sufficiente l’accertamento dello stato di alterazione.

L’art 33 della Legge n. 120/2010 è inoltre intervenuta sugli artt. 186 e 187 C.d.S., apportando diverse modifiche, come:

  • la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che cessa quindi di essere reato. Tale fattispecie viene riformulata nei termini di illecito amministrativo, e per essa viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • l’inasprimento del minimo della pena, portato da 3 a sei mesi di arresto, nei confronti di chi venga rinvenuto in stato di alterazione con tasso superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento di tale reato consegue la sospensione della patente da uno a due anni o la revoca nel caso di recidiva infrabiennale nonché la confisca del veicolo all’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna o patteggiamento qualora appartenente al contravventore.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186 c.d.s. chiunque guida in stato di ebbrezza, come già accennato, può andare in corso a tre diverse sanzioni.

  • Nel caso in cui il tasso alcolemico oscilli tra 0,5 e 0,8 g/l, si configura solo un illecito amministrativo che consiste nel pagamento di una somma da 544 a 2.174 euro. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • Nel caso in cui il tasso alcolemico superi gli 0,8 ma non gli 1,5 grammi per litro (g/l) scatta il penale con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • Qualora, poi, il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, vi è un’ammenda più alta, da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patenta di guida fino a due anni (fino a quattro nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato).

La patente di guida è comunque sempre revocata in caso di recidiva nel biennio!

Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest

Un’ipotesi particolare da trattare singolarmente è quella relativa al rifiuto di sottoporsi all’alcol test, così come il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale: entrambi sono infatti considerati come reato.

Avv. Ignazio Ballai 

Avv. Ignazio Ballai

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