Il medico di guardia medica è infatti esente da responsabilità per la morte del paziente, visitato e dimesso, solo se non vi è prova di un suo inadempimento come una condotta omissiva, una diagnosi errata o una cautela necessaria non adottata.
In altre parole, il medico non è responsabile quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile alla sua condotta.
La pronuncia dà anche modo ai giudici di ribadire la natura del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, danno riconoscibile e liquidabile solo se provato da chi ne fa richiesta.
Vediamo il caso, per capire meglio la sentenza della Cassazione.
Il caso
La moglie e i figli di un paziente deceduto citavano in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e l’operatore della guardia medica che aveva visitato l’uomo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito alla morte del proprio congiunto.
Dopo la visita e malgrado i forti e persistenti dolori al torace riferiti dall’uomo, il medico gli aveva diagnosticato uno stato d’ansia da stress in luogo di un inizio di dissecazione dell’aorta, dimettendolo incautamente.
La domanda, respinta in primo grado, trovava accoglimento in appello: la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva dato prova infatti della condotta negligente del medico, soprattutto per la mancata prosecuzione dell’iter diagnostico di fronte a una sintomatologia persistente, sinonimo anche di altre patologie oltre all’ansia da stress, che avrebbe richiesto un approfondimento clinico-strumentale utile ad accertare la natura del dolore.
Lo stesso medico aveva infatti ammesso che il dolore manifestato dal paziente durante la visita era oppressivo, simile alla mancanza d’aria, per cui avrebbe dovuto valutare la necessità di indagare anche patologie alternative a quella diagnosticata, avviando il paziente presso una qualsiasi struttura per un adeguato approfondimento.
Ricordiamo allora che il medico di guardia medica non risponde della morte del paziente visitato e dimesso solo quando non vi è prova di un inadempimento del sanitario, cioè quando l’evento dannoso non è causalmente collegabile alla sua condotta.
La decisione della Corte
Alla luce di questo principio la Cassazione conferma quindi l’operato del giudice di merito che, nel caso di specie, ha ritenuto sussistente una condotta inadempiente del medico, causalmente correlata alla morte dell’uomo.
In merito, la liquidazione del danno avviene in base a una valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, come ad esempio la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti e ogni altro elemento allegato (tra le molte, si veda Cass., 17 gennaio 2018, n. 907).
Avv. Ignazio Ballai