Istigazione a delinquere: cosa significa?

istigazione a delinquere cosa significa

In questi mesi, numerosi No Vax e No Green Pass sono stati accusati di istigazione a delinquere.

Vediamo meglio la norma e quando è reato.

Istigazione a delinquere: la norma

L’istigazione a delinquere è un reato previsto dall’art. 414 del codice penale italiano secondo cui chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

  1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
  2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia (discorso a difesa o esaltazione) di uno o più delitti.

La pena prevista è inoltre aumentata sino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Pensiamo all’utilizzo del canale Telegram (un servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp) realizzato con lo scoppio della pandemia da parte di attivisti No Vax, che in questi mesi ha promosso eventi di piazza contro le norme anti-contagio del governo.

Per saperne di più puoi leggere il nostro articolo Istigazione a delinquere e No Vax: cosa succede oggi?.

L’istigazione a delinquere in ordine alla sussistenza del reato prevede che gli scritti oggetto delle imputazioni contengano inviti DIRETTI a delinquere.

In altre parole, l’azione deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo (Sez. 1, 11578/1998).

Il delitto di istigazione a delinquere è perciò un reato di pericolo concreto: come abbiamo visto, occorre che il comportamento dell’agente sia tale da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine.

Il giudice di merito deve allora individuare il perché la condotta incriminata – assistita dal c.d. dolo di istigazione, consistente nella coscienza e volontà di turbare l’ordine pubblico o la personalità dello Stato – e capire se sia dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell’animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati od esaltati (Sez. 1, 10641/1998).

Dunque, l’accertamento del pericolo concreto di commissione di delitti in conseguenza dell’istigazione o dell’apologia è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 2, 26315/2018).

Avv. Ignazio Ballai  

Avv. Ignazio Ballai

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