In previsione della fine dello stato d’emergenza sanitaria, previsto per il 31 marzo, il governo ha varato un nuovo decreto legge che introduce nuove disposizioni per il percorso predisposto dal Consiglio dei Ministri verso il graduale ritorno all’ordinario.
Tornare alla normalità sarà perciò un processo graduale che in caso di aumento di contagi e ricoveri permetterà di ripristinare le restrizioni finora in vigore.
Pertanto, che cosa cambia con la fine dello stato di emergenza? Scopriamolo in questo approfondimento.
In quanto alle misure da adottare nel periodo di transizione alla normalità, stabilisce:
- il rinnovo, fino al 30 aprile, dell’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso, come i mezzi di trasporto, mentre nei luoghi di lavoro basterà indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- il termine del sistema delle zone colorate;
- il graduale superamento del green pass;
- l’eliminazione delle quarantene precauzionali.
Vediamo meglio questi cambiamenti!
Mascherine al chiuso fino al 30 aprile
Scadrà alla fine del mese di aprile l’obbligo di coprire naso e bocca con le mascherine Ffp2 o superiori negli ambienti al chiuso come i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Termine del sistema delle zone colorate
Dal 1 aprile cesserà la divisione del Paese in zone di rischio, verranno eliminate le quarantene precauzionali, la capienza degli impianti sportivi e delle discoteche ritornerà al 100% e la struttura del commissario d’emergenza verrà sostituita dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.
Di conseguenza, Francesco Paolo Figliuolo perderà le sue funzioni di commissario straordinario all’emergenza.
Quando scade il Green pass
Abbiamo già visto nel nostro approfondimento Quanto dura il Green pass che dal 1 aprile l‘obbligo del certificato verde rafforzato sarà eliminato per accedere a:
- alberghi e strutture ricettive;
- ristoranti e attività sportiva all’aperto;
- musei, mostre e altri luoghi della cultura;
- sagre e fiere;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto;
- spettacoli e stadi all’aperto;
- trasporto pubblico locale.
Sarà, inoltre, eliminato l’obbligo di essere in possesso del Green pass base per accedere a esercizi commerciali, uffici pubblici, servizi postali e bancari e servizi alla persona.
Fino al 30 aprile tutti potranno accedere ai luoghi di lavoro con il certificato verde base, di conseguenza cessa la sospensione dal lavoro tranne per chi non fa nemmeno il tampone.
Fino al 31 dicembre 2022 però permane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA. Inoltre, il certificato base servirà anche per visitare RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Smart working
La possibilità per i dipendenti privati di lavorare da remoto dopo un accordo con il datore di lavoro, in regime semplificato, è prorogata al 30 giugno 2022. Anche per i lavoratori fragili è prorogato al 30 giugno.
Scuola e Green pass
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
- Scuole dell’infanzia – in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo dall’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale – in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Per quanto riguarda l’isolamento per infezione da Covid-19, gli alunni accompagnati da specifica certificazione medica possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Avv. Ignazio Ballai