Le condizioni di procedibilità: tutto quello che c’è da sapere

le condizioni di procedibilità tutto quello che c'è da sapere

La querela, l’istanza di procedimento, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere sono tutte condizioni di procedibilità.

Più precisamente, sono condizioni che obbligano per legge il Pubblico Ministero (P.M.) ad esercitare l’azione penale e che si sostanziano in dichiarazioni di volontà di un soggetto privato o pubblico.

In alcuni casi, infatti, l’esercizio dell’azione penale non avviene d’ufficio ma necessita di uno specifico impulso come la volontà della vittima di sporgere querela.

Scopriamo di più in questo approfondimento.

La querela

La condizione di procedibilità che viene considerata principale è rappresentata dalla querela.

Disciplinata agli articoli che vanno dal 336 al 340 del codice di procedura penale, è la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato manifesta la sua volontà di procedere nei confronti della persona ritenuta responsabile.

Per sporgere querela, è necessario rivolgersi al Pubblico Ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria oppure a un agente consolare all’estero. E il termine massimo per potere agire è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, secondo l’articolo 124 del codice penale.

Il diritto di querela, essendo un diritto disponibile, può essere oggetto sia di rinuncia preventiva sia, una volta esercitato, di remissione.

L’istanza di procedimento

Secondo l’articolo 341 del codice di procedura penale, l’istanza di procedimento è la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato commesso all’estero, che se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d’ufficio, chiede che il P.M. proceda per il reato stesso.

Si tratta di una condizione di procedibilità analoga alla querela, ma con una grande differenza: l’istanza di procedimento è irrevocabile.

La richiesta di procedimento

Contemplata dall’articolo 342, la richiesta di procedimento è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria manifesta la volontà che il P.M. proceda per un determinato reato.

L’autorizzazione a procedere

L’autorizzazione a procedere, infine, è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria, su richiesta del P.M., consente l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona o in rapporto ad un determinato reato.

Secondo gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, è tesa a rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all’esercizio dell’azione penale.

Inoltre, può essere concessa unicamente da:

  • ciascuna delle Camere – per i procedimenti a carico del Presidente del Consiglio o dai Ministri;
  • la Corte costituzionale – per i procedimenti a carico dei suoi membri;
  • il Ministro della giustizia – per gli specifici reati per i quali è richiesta tale condizione di procedibilità.

Avv. Ignazio Ballai

Avv. Ignazio Ballai

Hai bisogno di una consulenza legale?
Grazie alla mia esperienza pluridecennale, posso garantirti una valida e completa assistenza.

Potrebbe interessarti…