È possibile che durante una vacanza o un soggiorno all’estero si possa commettere o essere vittima di un reato: in questi casi, cosa succede se un cittadino italiano commette un reato all’estero?
Vediamolo meglio in questo approfondimento.
Commettere un reato all’estero: gli articoli del codice penale
Se hai commesso un reato all’estero, devi innanzitutto contattare un avvocato penalista che possa aiutarti a risolvere il processo sostenendolo in Italia e non all’estero, secondo quanto previsto dalle norme del codice penale italiano.
In caso di commissione di un reato all’estero è preferibile, infatti, sostenere il processo in Italia per una serie di ragioni, ovvero:
- si applica la lingua italiana;
- si applicano le regole del processo italiano.
Ma come è possibile fare il processo in Italia?
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale italiano prevedono che, dopo aver commesso un reato all’estero, è possibile sostenere il processo in Italia.
Vediamoli meglio.
Articolo 7 e 8 del codice penale italiano
Secondo l’articolo 7 del codice penale afferente i reati commessi all’estero è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero uno dei seguenti reati:
- delitti contro la personalità dello Stato;
- delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.
Inoltre, in caso di delitto politico commesso all’estero, l’articolo 8 del codice penale italiano prevede che il reato sia punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia.
Per delitto politico si intende ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.
Ma se il reato commesso non rientra tra quelli sopra elencati, è comunque possibile fare il processo in Italia?
Articolo 9 del codice penale italiano
L’articolo 9 del codice italiano riguarda il caso del delitto comune del cittadino all’estero.
Secondo tale articolo di legge, il cittadino che fuori dai casi previsti dagli articoli 7 ed 8 del codice penale commette nel territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolto, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, a istanza o a querela della persona offesa.
Articolo 10 del codice penale italiano
Secondo l’articolo 10, infine, se lo straniero commette in territorio estero a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione non inferoire nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Quali sono i requisiti necessari per fare il processo in Italia dopo aver commesso un reato all’estero?
In primo luogo, per poter affrontare il processo penale in Italia, la persona che ha commesso il reato deve necessariamente trovarsi nello Stato Italiano nel momento dell’esercizio dell’azione penale.
In secondo luogo, è necessaria la cosiddetta doppia incriminabilità secondo cui è condizione indispensabile che i reati commessi all’estero dallo straniero risultino punibili come illeciti penali oltre che dalla legge penale italiana anche dall’ordinamento del luogo ove sono stati consumati.
Inoltre, il termine valido entro cui è possibile proporre la richiesta di procedimento è quello di tre anni previsto dal comma 2° dell’art. 128 del codice penale. Questo termine inizia a decorrere dal momento in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
Cosa succede se un cittadino italiano subisce un reato commesso all’estero?
Come per i reati commessi, è anche possibile perseguire in Italia il reato subito all’estero in danno di un cittadino italiano.
A tal proposito occorre presentare l’istanza di procedimento e, nel caso in cui il reato in Italia sia perseguibile a querela, anche la stessa querela.
Avv. Ignazio Ballai